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INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITA’

La Corte di Cassazione (con l’ordinanza 33365) è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità del committente in seguito ad un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dell’impresa appaltatrice impiegato nell’appalto.


La Corte di Cassazione (con l′ordinanza 33365) è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità del committente in seguito ad un infortunio sul lavoro subito da un lavoratore dell′impresa appaltatrice impiegato nell′appalto.

Nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore dipendente della società appaltatrice, durante le operazioni di sollevamento di un pacco di lame, a causa della rottura di una delle fasce dell′imbracatura è stato investito dal carico, riportando lesioni mortali alla testa.

Con la sentenza di primo grado della Corte d′Appello, veniva accertata la concorrente responsabilità del datore di lavoro e della società distaccataria presso cui operava il lavoratore vittima di infortunio.

Veniva inoltre esclusa la responsabilità delle altre società, in quanto sulla base dell′art 26 d.lgs 81/2008 non viene prevista una responsabilità oggettiva.

Gli eredi del lavoratore, a seguito di tale esclusione, hanno presentato un ricorso per chiedere che venisse considerata la responsabilità delle committenti.

A fronte di tale ricorso la Suprema Corte ha ribadito un proprio principio già espresso, ossia che “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell′obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l′integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell′opera da eseguire (cfr., in tal senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092)”.

La Suprema Corte ha quindi affermato che non è individuabile una responsabilità del committente automatica (“in re ipsa”), per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori, ma una tale responsabilità deve necessariamente derivare dalla violazione degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti.

Il testo completo dell′ordinanza è visionabile al seguente link:
https://www.inlegge.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-33365-2021.pdf

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