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NUOVA SENTENZA RELATIVA AI MACCHINARI AD USO LAVORATIVO

Con la Cassazione Penale, Sez.IV, 23 novembre 2022 n.44561, la Corte sottolinea nuovamente che “ai sensi degli art.17 e 28 d.lg.n.81/08 l'obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro più idonee.


Con la Cassazione Penale, Sez.IV, 23 novembre 2022 n.44561, la Corte sottolinea nuovamente che “ai sensi degli art.17 e 28 d.lg.n.81/08 l'obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro più idonee.

Grava quindi sul datore di lavoro l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari in base alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzo di quelli che, per qualsiasi causa siano pericolosi ritenuti per l'incolumità del lavoratore che li manovra (Sez.4, n.3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv.280382).

In attuazione di questi principi si è ritenuto che «il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» (Sez.4, n.37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv.241020; Sez.4, n.26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv.256948).

A questa regola si può fare eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l'ordinaria diligenza (Sez.4, n.1184 del 03/10/2018, dep.2019, Motta Pelli, Rv.275114; Sez.4, n.41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv.282065), ma tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che, come emerge dalle sentenze di merito, la protezione non ricopriva la zona di imbocco per tutta la sua estensione, sicché il pericolo era evidentemente riconoscibile.

Il ricorrente osserva che la macchina era stata utilizzata per oltre vent'anni senza che nessuno si facesse male, ma questo dato non consente di ritenere che il difetto di protezione fosse occulto e non accertabile con l'ordinaria diligenza.”

Quali ripercussioni potrebbe dunque avere un datore di lavoro che non rispetti la norma sopracitata?

In caso di infortunio di un dipendente legato ad utilizzo di macchinari non idonei, si troverebbe a dover sostenere spese legali particolarmente ingenti e la rivalsa da parte dell′INAIL.

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