Tra i rischi che l′impresa può cagionare a terzi, il rischio di causare danni alle matrici ambientali è oggi diventato preoccupazione diffusa per tutte le attività imprenditoriali.
Qualora l′imprenditore cagioni un danno ambientale (“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell′utilità assicurata da quest′ultima” dove per risorsa naturale si “intendono specie ed habitat naturali protetti, acqua e terreno”, art. 300 del d.lgs. 152/06) è tenuto a farsi carico della spesa per il ripristino e la bonifica.
Secondo la giurisprudenza, la riparazione del danno ambientale va intesa come ripristino materiale in forma specifica; solo qualora il responsabile non adempia all′obbligo di ripristino (in tutto o in parte) il Ministero dell′Ambiente «determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti” (art. 311, comma 2° cpv del d.lgs. 152/06).
Sulla base dello stesso principio (“chi inquina paga”) è strutturata anche la disciplina sulle bonifiche dei siti contaminati il cui ambito è quello di definire “le procedure, i criteri e le modalità dello svolgimento delle operazioni necessarie per l′eliminazione delle sorgenti dell′inquinamento e comunque per la riduzione della concentrazione delle sostanze inquinanti” (art. 239, comma 1°, del d.lgs. 152/96).
Centrale nella disciplina in esame è la figura del soggetto “responsabile dell′inquinamento” (cioè colui che ha posto in essere la condotta o a cui è comunque addebitale l′evento origine della perturbazione pregiudizievole all′ambiente secondo i principi tipici della causalità e della riconducibilità dell′evento ad un determinato comportamento) su cui devono gravare l′obbligo di bonifica e gli effetti negativi dell′inquinamento, primo tra tutti i relativi costi di risanamento.
Eventi come l′incendio dell′azienda chimica di San Giuliano Milanese, l′incendio al caseificio di Leno o la perdita di gasolio dell′ospedale di Bolzano, ci insegnano che in certi casi i danni da inquinamento possono superare, in termini economici, i danni diretti subiti.
Dal punto di vista assicurativo, molte polizze di responsabilità civile prevedono l′estensione dei danni ambientali al terreno, all′aria e all′acqua per danni a terzi antropici e naturali.
L′inserimento di questa garanzia, con incidenza irrisoria sul premio finale, può garantire all′azienda un sostegno economico nel caso in cui a seguito di evento venga riscontrato anche un danno ambientale.
In alternativa, specialmente per le aziende che trattano materiali particolarmente inquinanti (oli, combustibili, vernici ecc), è possibile valutare la stipula di una polizza specifica per il rischio inquinamento, che comprenda anche un massimale per la tutela legale.
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