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DANNO AMBIENTALE, UN RISCHIO SOTTOVALUTATO

Il mese scorso l’azienda Electrolux è stata coinvolta in un incidente che ha causato un danno all’ambiente.


Il mese scorso l′azienda Electrolux è stata coinvolta in un incidente che ha causato un danno all′ambiente.

L′evento è avvenuto a Susegana, in Treviso, dove una cisterna si è rotta disperdendo sei tonnellate di isocianato, una sostanza tossica e altamente inquinante, usata come componente delle schiume poliuretaniche inserite come isolanti nei cassoni dei frigoriferi.

L′azienda ha prontamente avviato le azioni di bonifica del territorio al fine di ripristinare il danno e salvaguardare anche la salute dei dipendenti.

Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza in data 01.02.2023 n. 3077, “chi inquina paga”.

In base a tale principio “l′operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale” (considerato 2 della Direttiva 2004/35/CE).

La ratio del principio “chi inquina paga”, come rilevato nell′analisi economica di tale sistema, viene dunque individuata nel fatto che “imporre al soggetto inquinatore l′obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di tenere indenne la comunità territoriale che l′abbia evitato o rimosso, significa pertanto addossare (…) le esternalità negative (conseguenti alla produzione o al commercio di beni e servizi) a carico del soggetto cui sia riferibile l′attività, evitando alterazioni di mercato (per qualità dei prodotti e livelli di concorrenza), senza oneri per la collettività ovvero costi assunti in via definitiva dall′ente pubblico; viene così scongiurato ogni scenario di alternativa monetizzazione dell′inquinamento, disincentivato dallo scaricarsi sui soli prezzi, senza altri interventi ed invece declinandosi il principio riassuntivo ‘chi inquina paga′ nella riparazione più diretta del danno ambientale (nei contesti di acque, terreno e biodiversità, i soli dell′art.2 Direttiva), ad opera dell′autore (operatore in attività classificata pericolosa o terzo imputabile ad altro titolo) o, in sua vece e con recupero dei costi, a cura dell′ente pubblico” (par. 12 della sentenza n. 3077 del 01.02.2023).

Nonostante le normative e l′evidenza che questa tipologia di danni avvenga sempre più spesso, risulta che solamente l′1,7% delle aziende italiane abbia in essere una copertura assicurativa per la responsabilità ambientale.

Sapevi che danni di questo tipo possono arrivare ad incidere per decine di migliaia di euro? Cifre che possono mettere a serio rischio le risorse economiche di un′azienda.

La copertura assicurativa per questa tipologia di rischi non è da sottovalutare, per questo consigliamo di integrarla all′interno del pacchetto assicurativo.

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